ET VOILA'! ARRIVA MR.PESC

ET VOILA’! ARRIVA MR.PESC

 

Il mese appena trascorso è stato un “mese storico” per l’Unione.
Storico perchè con il Trattato di Lisbona, entrato in vigore a dicembre, gli ultimi mesi del 2009 sono trascorsi all’insegna di negoziati, giri di valzer diplomatici e dissidi politici interni, almeno per qualche Paese. Perchè?
Perchè in ballo vi era la “questione delle nomine”, su cui l’opinione pubblica ha già ampiemente dibattutto, e che rappresenta una delle più significative modifiche previste dal trattato di Lisbona. Cosa cambia?
Con il Trattato di Lisbona vengono inserite/modificate due figure istituzionali nell’assetto architettonico europeo:

• Presidente del consiglio europeo
• Il ministro degli affari esteri dell’Ue

I vari capi di stato o governo si sono riuniti in un consiglio straordinario per eleggere queste due figure istituzionali che con Lisbona differiscono per alcuni versi dai ruoli precedenti.
In passato, il ruolo di Presidente del Consiglio europeo spettava di diritto al capo di governo o capo di stato dello stato membro che esercitava la presidenza di turno, di durata semestrale, del Consiglio dell’Unione europea. Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la carica diventa stabile, con un mandato di due anni e mezzo rinnovabile una sola volta. Il primo Presidente in carica con questo nuovo sistema sarà l’attuale primo ministro del Belgio Herman Van Rompuy a partire dal primo dicembre 2009. Il Presidente del Consiglio europeo nominato dai capi di stato o di governo di tutti i Paesi si occupa di :
• presiedere ed animare i lavori del Consiglio europeo;
• assicurare la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio "Affari generali";
• si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo;
• presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo.
• Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell’Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
• Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale. »

Il ministro degli affari esteri dell’Ue o Alto Rappresentante della politica estera e sicurezza comune (per i media mr PESC), è una figura già prevista dai precedenti trattati. Finora questa figura istituzionale veniva inquadrata come il principale coordinatore della politica estera e di sicurezza comune all’interno dell’Unione Europea. Questo ruolo è in stretto collegamento con il Consiglio dell’Unione Europea, oltre che in collaborazione con la Commissione.
Il ruolo fu introdotto dal Trattato di Amsterdam, che insieme al ministro degli esteri del paese che ricopre la Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea, rappresenta il consiglio dei ministri degli esteri dell’Unione. La figura di mr Pesc fu introdotta in particolar modo per rispondere alle esigenze di rappresentanza dell’Unione, infatti nei casi in cui le politiche estere venivano concordate tra i paesi dell’Unione Europea, l’Alto Rappresentante era autorizzato a trattare di quel tema, come durante un negoziato, per conto degli Stati membri. Inoltre Il Rappresentante, annovera tra le competenze il coordinamento del lavoro della Rappresentativa Speciale dell’Unione Europea così come altri appuntamenti, come sulla coordinazione antiterroristica. Inoltre fa resoconti e proposte per conto del Consiglio dell’Unione Europea, e per conto del Segretariato Generale, l’Alto Rappresentante esamina e prepara la gran parte delle decisioni prima che siano presentate per la decisione stessa.
Il Trattato di Lisbona aggiunge all’Alto Rappresentante queste prerogative:
• guidare la politica estera dell’Unione;
• presiedere il Consiglio nella formazione Affari Esteri;
• essere vicepresidente della Commissione;
• essere Commissario alle relazioni esterne;
• avere a propria disposizione un corpo diplomatico autonomo.
Vengono cioè riunite le vecchie figure di Alto rappresentante e Commissario per le relazioni esterne, viene dato qualche potere ex novo mentre viene scorporato il ruolo di Segretario Generale del Consiglio che col Trattato di Lisbona diventa una figura a sé stante.
Il nuovo "signor PESC" è eletto a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo con l’accordo del Presidente della Commissione.
Il Consiglio europeo straordinario del 19 novembre ha designato primo ministro degli Esteri dell’Unione Catherine Ashton già membro della Camera dei Lord e commissaria europea al commercio.

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